Statuto dell'Associazione
STATUTO
LA VIA DEL SOLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Il presente statuto è redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa Centro Sportivo Educativo Nazionale APS ad uso delle associazioni di promozione sociale aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 22 giugno 2023
ART. 1
Denominazione, sede e durata
- Ă costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, lâassociazione denominata âLA VIA DEL SOLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEâ, di seguito âassociazioneâ.
- LâAssociazione ha sede legale nel Comune di Varedo (MB) e con durata illimitata. Il trasferimento dellâindirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dellâassemblea e non comporta modifica statutaria, salvo lâobbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- LâAssociazione ha durata illimitata.
- LâAssociazione farĂ uso dellâindicazione di âAssociazione di promozione socialeâ e dellâacronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 2
FinalitĂ e attivitĂ
- LâAssociazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale:
- indirizzare i giovani al fine di favorirne lâinserimento nelle attivitĂ occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunitĂ di volontariato e di inclusione sociale;
- favorire forme di aggregazione sociale per contrastare lâemarginazione sociale e combattere il disagio economico;
- concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la diffusione dellâarte e della cultura italiana e straniera in tutte le sue esplicazioni, anche tramite il turismo sociale;
- valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
- promuovere attivitĂ culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, ambientalistiche e del turismo sociale, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana;
- perseguire inoltre finalitĂ assistenziali, di promozione sociale e del benessere psico fisico in genere, nonchĂŠ di contrasto alla povertĂ , all'esclusione sociale ed alle marginalitĂ , anche a favore di soggetti disabili.
- LâAssociazione persegue le proprie finalitĂ mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attivitĂ di interesse generale, come individuate dal successivo comma 3, avvalendosi in modo prevalente dellâattivitĂ di volontariato dei propri associati.
- In particolare, nel perseguimento delle proprie finalitĂ , lâAssociazione intende operare nei seguenti settori di interesse generale di cui allâart. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchĂŠ le attivitĂ culturali di interesse sociale con finalitĂ educativa;
i) organizzazione e gestione di attivitĂ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivitĂ , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitĂ di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attivitĂ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
t) organizzazione e gestione di attivitĂ sportive dilettantistiche.
- LâAssociazione può esercitare attivitĂ diverse, ai sensi dellâart. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purchĂŠ siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata allâAssemblea la concreta individuazione delle attivitĂ diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
- LâAssociazione può esercitare anche attivitĂ di raccolta fondi, a norma dellâart. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attivitĂ di interesse generale. LâattivitĂ di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di veritĂ , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
ART. 3
Ammissione degli associati
- Sono associati dellâAssociazione le persone fisiche che condividono le finalitĂ e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attivitĂ di interesse generale.
- LâAssociazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione allâammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, lâassociazione dovrĂ darne tempestiva comunicazione allâUfficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
- Lâammissione allâAssociazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalitĂ perseguite e le attivitĂ dâinteresse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione allâinteressato entro 60 giorni, motivandola. Lâaspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci lâAssemblea in occasione della successiva convocazione.
- Lâammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
ART. 4
Diritti e obblighi degli associati
- Gli associati hanno pari diritti e doveri.
- In particolare, hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attivitĂ dellâassociazione e controllarne lâandamento;
- frequentare i locali dellâassociazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dallâassociazione;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dellâart. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- Gli associati hanno lâobbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonchĂŠ versare la quota associativa secondo lâimporto, le modalitĂ di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
ART. 5
Perdita della qualifica di associato
- La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- Lâassociato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravitĂ allâAssociazione, può essere escluso previa delibera dellâassemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dellâinteressato.
- Lâassociato può sempre recedere dallâAssociazione. Lâassociato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrĂ adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente allâassociato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dellâanno in corso, purchĂŠ sia effettuata almeno 3 mesi prima.
- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
Organi
- Sono organi dellâAssociazione:
- lâAssemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- lâOrgano di controllo.
- I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lâattivitĂ prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- Può essere riconosciuto un compenso allâOrgano di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalitĂ di cui allâarticolo 2397, comma 2 del Codice civile.
ART. 7
Assemblea
- LâAssemblea è lâorgano sovrano dellâAssociazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce allâavviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identitĂ del delegante in corso di validitĂ , sino a un massimo di tre associati.
- LâAssemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dallâAssemblea stessa. Si riunisce almeno una volta allâanno per lâapprovazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per lâadunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
- LâAssemblea è altresĂŹ convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- Delle riunioni dellâAssemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dallâestensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dellâassociazione.
- LâAssemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- delibera sulla responsabilitĂ dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilitĂ nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dellâAtto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dellâAssociazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
- LâAssemblea può essere ordinaria o straordinaria. Ă straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dellâassociazione. Ă ordinaria in tutti gli altri casi.
- LâAssemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metĂ piĂš uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- LâAssemblea straordinaria modifica lo statuto dellâassociazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, lâAssemblea straordinaria modifica lo Statuto dellâassociazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. LâAssemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- LâAssemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonchĂŠ la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Ă ammessa la possibilitĂ che le riunioni dellâAssemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, lâAssemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
ART. 8
Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontĂ e degli indirizzi generali dellâAssemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vicepresidente.
- LâAssemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilitĂ e di decadenza.
- I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino allâapprovazione del bilancio del terzo anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere piĂš di tre mandati.
- Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dellâAssemblea.
- A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
- lâesecuzione delle deliberazioni dellâAssemblea;
- la formulazione dei programmi di attivitĂ associativa sulla base delle linee approvate dallâAssemblea;
- la predisposizione del Bilancio di esercizio e dellâeventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalitĂ previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attivitĂ diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dellâart. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- la predisposizione di tutti gli elementi utili allâAssemblea per la previsione e la programmazione economica dellâesercizio;
- la deliberazione sullâammissione degli associati, nonchĂŠ sullâesercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attivitĂ associative;
- la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietĂ dell'associazione o ad essa affidati.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
- Ă ammessa la possibilitĂ che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
Presidente
- Il Presidente rappresenta legalmente lâAssociazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso lâesterno.
- Il Presidente è eletto dallâAssemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
- Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dellâAssemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca lâAssemblea per la nomina del nuovo Presidente.
- Il Presidente convoca e presiede lâAssemblea e il Consiglio Direttivo, svolge lâordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questâultimo in merito all'attivitĂ compiuta.
- Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
Organo di controllo
- LâOrgano di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dallâart. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- LâOrgano di controllo, al quale si applica lâart. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui allâart. 2397, comma 2 del Codice civile. LâOrgano di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino allâapprovazione del bilancio del terzo anno.
- LâOrgano di controllo vigila sullâosservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchĂŠ sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. LâOrgano di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dellâosservanza delle finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale, ed attesta che lâeventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformitĂ alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dĂ atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dallâart. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nellâapposito registro.
- LâOrgano di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sullâandamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
Revisione legale dei conti
- Laddove obbligatorio ai sensi dellâart. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, lâOrgano di controllo può esercitare lâincarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nellâapposito registro. Qualora il componente dellâOrgano di controllo non sia un revisore legale iscritto nellâapposito registro, lâAssemblea affida lâincarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nellâapposito registro o ad una societĂ di revisione legale.
ART. 12
Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche
- Il patrimonio dellâAssociazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attivitĂ statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale.
- LâAssociazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- LâAssociazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attivitĂ , da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attivitĂ di raccolta fondi nonchĂŠ dalle attivitĂ diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.
ART. 13
Bilancio di esercizio
- Lâesercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- Il bilancio dâesercizio annuale è redatto secondo le modalitĂ di cui allâart. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dallâAssemblea entro 4 mesi dalla chiusura dellâesercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dallâassemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attivitĂ diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nellâipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
ART. 14
Bilancio sociale
- Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dellâart. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, lâAssociazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Questâultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dallâAssemblea entro quattro mesi dalla chiusura dellâesercizio cui si riferisce.
ART. 15
Libri sociali
LâAssociazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attivitĂ in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dellâAssemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellâOrgano di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dellâente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata allâorgano competente.
ART. 16
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
- In caso di scioglimento dellâAssociazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità , in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
ART. 17
Rinvio
- Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.